Omicidio stradale e diritti dei familiari delle vittime

L’omicidio stradale è un reato introdotto nel nostro ordinamento con la Legge n. 41 del 23 marzo 2016 e disciplinato dall’articolo 589 bis del codice penale. Il legislatore ha voluto infatti inasprire le sanzioni e dare maggiore rilevanza a queste specifiche condotte colpose legate alla circolazione stradale.

L’articolo 589 bis c.p. punisce chiunque causi, per colpa, la morte di una persona a seguito della violazione delle norme che regolano la circolazione stradale

La pena base prevista per l’omicidio stradale è la reclusione da due a sette anni.

La pena è poi aumentata nel caso in cui ricorrano una o più circostanze aggravanti espressamente previste dalla fattispecie incriminatrice.

Il legislatore ha infatti ritenuto di inasprire il trattamento sanzionatorio nel caso in cui l’agente ponga in essere condotte estremamente pericolose ed in particolare qualora l’incidente mortale sia stato determinato, per colpa:

  • da chi si sia posto alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope;
  • da chi, in un centro urbano, abbia proceduto ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita o comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane, ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella consentita;
  • da chi abbia attraversato un’intersezione con la luce semaforica posta al rosso o abbia circolato contromano;
  • da chi abbia posto in essere una manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezionicurvedossi o abbia sorpassato in corrispondenza di un attraversamento pedonale  o di una linea continua;
  • da chi non fosse munito di patente di guida o da colui  che avesse una patente di guida sospesa o revocata;
  • dal proprietario del veicolo sprovvisto di assicurazione obbligatoria;

La soglia massima di pena – nel caso di reato aggravato – non potrà essere comunque superiore ai diciotto anni.

La pena potrà infine essere aumentata da un terzo a due terzi, nel caso in cui il conducente si sia dato alla fuga.

Quando si verifica un incidente stradale mortale, si apre d’ufficio un procedimento penale contro il conducente del veicolo coinvolto e/o contro eventuali altri soggetti che, a vario titolo, potrebbero aver concorso alla causazione del sinistro.

Un incidente stradale potrebbe essere infatti determinato, ad esempio, oltre che dalla guida negligente o imperita dell’investitore, dalla mancata manutenzione della strada. In questo caso, dell’evento morte, sarebbero chiamati a rispondere, a titolo di cooperazione colposa, più soggetti: il conducente del veicolo e i soggetti che erano tenuti a manutenere la strada.

Il procedimento penale si articola in più fasi:

  1. indagini preliminari:  in questa fase il Pubblico Ministero indaga personalmente, oppure delegando a consulenti tecnici o alla polizia giudiziaria accertamenti specifici volti a ricostruire la dinamica dell’incidente e dei fatti occorsi;
  1. udienza preliminare: in caso di richiesta di rinvio a giudizio, si apre l’udienza preliminare in esito alla quale il giudice deciderà se rinviare a giudizio l’imputato oppure emettere sentenza di non luogo a procedere; 
  1. giudizio: nell’ipotesi di rinvio a giudizio, si celebra il processo che verrà definito con una condanna o con una sentenza di assoluzione.

Ai prossimi congiunti della vittima l’ordinamento riconosce il diritto di contribuire all’accertamento dei fatti, accordando loro facoltà specifiche in ogni fase del procedimento penale.

Affinché i soggetti che hanno determinato l’incidente e quindi la morte della vittima siano puniti ai sensi di legge e i prossimi congiunti risarciti adeguatamente, sarà fondamentale che questi ultimi prendano tempestivamente parte al procedimento penale, partecipando attivamente, attraverso l’ausilio del proprio avvocato e dei propri consulenti tecnici, alle attività che verranno svolte, a partire dagli accertamenti disposti nei giorni immediatamente successivi all’incidente. 

La fase delle indagini preliminari è, invero, un momento determinante per l’accertamento delle responsabilità, in cui i prossimi congiunti possono svolgere un’importante attività di impulso, depositando proprie memorie, consulenze tecniche, osservazioni e, quindi, contribuendo in maniera fattiva ad una precisa e puntuale ricostruzione del fatto, che costituisce la base ineludibile di ogni vincente strategia difensiva.

In particolare, nella fase delle indagini preliminari i familiari possono:

  • interloquire, per il tramite del proprio avvocato, con il Pubblico Ministero titolare delle indagini;
  • presentare memoriedocumenti e chiedere al Pubblico Ministero di svolgere specifiche investigazioni;
  • partecipare, tramite il proprio legale e/o consulenti tecnici, ad accertamenti  come quelli autoptici o quelli svolti sui veicoli; attività, queste, spesso  irripetibili, i cui risultati non potranno quindi essere più messi in discussione né smentiti.

Da qui l’importanza di prendervi parte ed assicurarsi che nessuna circostanza venga trascurata.

A seguito della richiesta di rinvio a giudizio, in udienza preliminare, i familiari delle vittime possono costituirsi parte civile

La costituzione di parte civile ha lo scopo di richiedere al Giudice penale la condanna al risarcimento del danno nel processo penale e di contribuire all’accertamento della responsabilità dell’imputato.

I familiari che si costituiscono parte civile hanno infatti la facoltà, per il tramite del proprio avvocato, di presentare testimoniconsulenti, controesaminare i testimoni della difesa e, in generale, presentare prove a sostegno dell’accusa.

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