Il concorso di colpa della vittima
Affinché in caso di reati stradali, venga riconosciuto alla vittima – e/o ai suoi familiari – un congruo risarcimento del danno, sarà necessario dimostrare la sussistenza di due elementi:
- la condotta colposa dell’autore dell’incidente stradale: che sia quindi stata posta in essere una condotta negligente imprudente o imperita, in violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale;
- il nesso causale tra tale condotta e l’evento: si dovrà cioè provare che tale condotta sia stata la causa diretta del decesso della vittima o delle lesioni personali patite.
Nella realtà, però, molto spesso la verificazione di un evento non è riconducibile ad un solo fattore causale: si pensi ad esempio all’ipotesi in cui il sinistro sia stato cagionato per un eccesso di velocità ma anche per la presenza di una buca sul manto stradale.
In tal caso, e cioè qualora l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione di un solo agente, l’articolo 41 del codice penale prevede che le diverse cause concorrenti vadano considerate tutte egualmente efficienti nella verificazione del sinistro.
Ma cosa succede nel caso in cui abbia concorso alla determinazione dell’incidente anche la vittima?
Ad esempio, si pensi all’ipotesi in cui un pedone, vittima di un investimento, non abbia attraversato sulle strisce pedonali.
Il concorso di colpa della vittima determina conseguenze sia sul piano sanzionatorio sia su quello del risarcimento del danno.
In particolare, in ragione del concorso della vittima:
- la pena per il responsabile – ad esempio per il conducente del veicolo – potrà essere diminuita fino alla metà;
- Il risarcimento del danno – sia esso da perdita parentale, sia che si tratti di risarcimento per lesioni personali – potrà essere sensibilmente ridotto, in proporzione al grado di colpa attribuito alla vittima.
Se, ad esempio, viene accertato un concorso di colpa del 30% in capo alla vittima, il risarcimento finale verrà decurtato del 30%.
La condotta colposa della vittima costituisce solo uno dei possibili fattori idonei a concorrere nella causazione dell’evento.
Potrebbe verificarsi, invero, l’ipotesi in cui la morte o le lesioni personali siano determinati, in un incidente stradale, oltre che dalla condotta colposa del responsabile, anche da fattori del tutto indipendenti da tale condotta e da quella della vittima.
Ad esempio, nel caso in cui il sinistro sia causato, oltre che da un eccesso di velocità, dal mal funzionamento dell’impianto semaforico, oppure dalle condizioni meteo avverse.
Il concorso di tali fattori costituisce, al pari dell’eventuale concorso della vittima, può determinare una riduzione della pena fino alla metà.
In ragione degli effetti connessi al concorso di cause nei reati stradali, scongiurare l’ipotesi del riconoscimento di eventuali concause nella verificazione del sinistro costituisce, senz’altro, uno tra i primi obiettivi che un’attenta e qualificata difesa dovrà prefissarsi.
Generalmente, la polizia giudiziaria è il primo organo che si occupa di accertare la responsabilità dei soggetti coinvolti in un incidente stradale, eseguendo una serie di rilievi e verifiche nell’immediatezza del sinistro. Per ricostruire la dinamica dell’incidente, il Pubblico Ministero titolare delle indagini si può avvalere, poi, di propri consulenti tecnici cinematici e/o medico-legali.
Spesso però tali accertamenti non sono sufficienti a chiarire totalmente le responsabilità del sinistro.
Un’attività d’indagine insufficiente o frammentaria potrà incidere sensibilmente sulla ricostruzione del fatto, ripercuotendosi negativamente sulla vittima – e/o sui suoi familiari – i quali, oltre a non ottenere giustizia, potrebbero vedersi riconosciuto un risarcimento danni incongruo. Il tempestivo intervento di un avvocato che si occupa di reati stradali sarà determinante per garantire una corretta ed esaustiva ricostruzione dei fatti e per scongiurare la possibilità che venga riconosciuta la sussistenza di più concause o di un concorso della vittima nella causazione dell’evento.
