Lesioni stradali e risarcimento del danno non patrimoniale

Quando il sinistro stradale determina delle lesioni gravi o gravissime ad uno o più soggetti, si configura il reato previsto e punito dall’articolo 590 bis c.p.

Conseguentemente, nei confronti del responsabile dell’incidente si aprirà un procedimento penale: solo in pochi casi d’ufficio, perché di regola è necessaria la querela della vittima. 

La persona offesa potrà altresì agire per ottenere il risarcimento danni.

Il reato di lesioni personali stradali punisce chi provoca lesioni gravigravissime contravvenendo alle norme che regolano la circolazione stradale.

Il legislatore, con l’introduzione dell’articolo 590 bis c.p., ha voluto accordare una tutela più efficace alle vittime della strada, inasprendo il trattamento sanzionatorio.

Il reato di lesioni stradali punisce quindi le sole condotte conseguenti alla violazione delle norme sulla circolazione stradale, qualora la persona offesa abbia riportato lesioni gravi o gravissime.

Ma quando una lesione è grave gravissima?

Ai sensi dell’articolo 583 c.p.: La lesione personale è grave (…):

1. Se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

2. Se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è gravissima se dal fatto deriva (…):

1. Una malattia certamente o probabilmente insanabile

2. La perdita di un senso;

3. La perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella.

Il concetto di lesione è quindi strettamente connesso a quello di malattia e di durata della stessa.

Per lesioni gravi o gravissime, si intendono, quindi, quelle lesioni – causate dal responsabile dell’incidente stradale – che incidono significativamente sulla salute della persona coinvolta nel sinistro, che richiedono terapie mediche impegnative e possono prevedere un lungo periodo di inattività e riabilitazione.

Le lesioni gravi o gravissime subite dalla vittima della strada fanno sorgere in capo alla stessa il diritto al risarcimento di tutti i danni subiti, siano essi di natura patrimoniale siano essi di carattere non patrimoniale.

I danni non patrimoniali si riferiscono alle sofferenze fisiche e psichiche causate dall’incidente stradale. Oltre alle lesioni fisiche ed al dolore patito dalla persona offesa, in questa categoria rientra anche l’incapacità determinata a svolgere una vita normale, la difficoltà a mantenere relazioni interpersonali, eventuali compromissioni permanenti dell’aspetto esteriore del danneggiato, l’accettazione e il superamento del trauma.

Il danno non patrimoniale, quindi, pur rappresentando un’unica categoria di danno, abbraccia un ampio spettro di ripercussioni fisiche e psicologiche provocate dal reato stradale:

  • danno biologico: la lesione all’integrità psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale;
  • danno morale: la sofferenza interiore, il turbamento d’animo causato dall’evento lesivo;
  • danno esistenziale: l’alterazione delle abitudini di vita, delle relazioni sociali, della capacità di svolgere attività ricreative o realizzarsi personalmente a causa delle lesioni.

Il risarcimento del danno non patrimoniale è un diritto che prescinde dalla produttività lavorativa della parte lesa, quindi è previsto anche per soggetti che non lavorano, come bambini, disoccupati o pensionati.

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