Omicidio stradale e risarcimento dei prossimi congiunti della vittima
In caso di omicidio stradale originano in capo ai prossimi congiunti delle vittime una serie di specifiche voci di danno, nell’ambito delle quali va operata una preliminare distinzione:
- voci di danno patite direttamente dal congiunto (ad esempio dal padre, dalla madre, dal figlio e/o dal coniuge della vittima) che costituiscono il danno c.d. iure proprio;
- voci di danno patite dalle vittime, il cui risarcimento sarebbe quindi dovuto alle stesse ma che, in seguito al decesso, vengono acquisite pro-quota dai loro eredi, c.d. danno iure hereditatis.
Il danno subito direttamente dai prossimi congiunti della vittima della strada, c.d. danno iure proprio, può avere una duplice natura:
- non patrimoniale: si identifica nella sofferenza interiore e soggettiva connessa all’evento morte (si è soliti parlare di danno da perdita del rapporto parentale);
- patrimoniale: consiste in una effettiva perdita economica subita dai congiunti, a causa del decesso del proprio caro avvenuto a causa di incidente stradale.
Tale ultimo danno si distingue, a sua volta, in:
- danno emergente: le spese sostenute direttamente dai familiari a causa del sinistro e del decesso (ad esempio spese mediche e spese funerarie);
- lucro cessante: la perdita di un futuro guadagno o di un contributo economico che la vittima avrebbe garantito ai familiari se fosse rimasta in vita (ad esempio il mantenimento economico che il coniuge defunto assicurava all’altro coniuge o ai figli).
Il danno iure hereditatis è, invece, il danno subito direttamente dalla vittima a causa dell’incidente stradale che però, a seguito della morte, viene trasmesso agli eredi.
Questa categoria include principalmente due voci di danno, non previste a livello normativo, ma frutto di una complessa elaborazione giurisprudenziale:
- danno biologico terminale: ormai comunemente inteso quale danno biologico subìto dalla vittima nel periodo compreso tra il verificarsi delle lesioni causate dal reato stradale ed il momento del decesso. È risarcibile solo se intercorre un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni e la morte e se la vittima ha subìto, in questo periodo, un danno da invalidità temporanea assoluta;
- danno catastrofale o danno da lucida agonia: si tratta di un danno morale di natura molto particolare. Consiste nella sofferenza patita dalla vittima per la consapevolezza dell’inevitabilità della propria fine.
La risarcibilità di questo danno richiede la prova che la vittima sia rimasta cosciente per un lasso di tempo sufficiente a percepire la propria condizione terminale.
I prossimi congiunti di una vittima di omicidio stradale possono richiedere il risarcimento dei danni subìti – sia iure proprio che iure hereditatis – costituendosi parte civile nel procedimento penale a carico del responsabile del sinistro.
In tal modo i familiari della persona offesa potranno, oltre che esercitare la propria azione civile per il risarcimento dei danni, partecipare attivamente, attraverso il proprio avvocato, al procedimento volto ad accertare la responsabilità penale del soggetto imputato di omicidio stradale.
